MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 agosto 2002
Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine
situate al largo del porto di Chioggia.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge
14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Viste le delibere n. 384 del 14 settembre 2000 e n. 430 del
13 ottobre 2000 della giunta comunale di Chioggia nelle quali e'
stata prospettata l'esigenza di tutela della flora e della fauna
marina presente negli areali marini rappresentati nell'articolato del
presente provvedimento;
Vista la nota n. 1848 in data 30 gennaio 2001 con la quale la
Capitaneria di porto di Chioggia ha comunicato alla scrivente il
parere favorevole della locale commissione consultiva;
Vista la nota n. 33784 in data 8 ottobre 2001 con la quale la
Capitaneria di porto di Venezia ha comunicato alla scrivente il
parere favorevole della locale commissione consultiva;
Visto il proprio decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con
il quale al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora
e' stata delegato la disciplina generale ed il coordinamento in
materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse ittiche
marine; Decreta: Art. 1. 1. Per le finalita' in premessa indicate e' istituita una zona di
tutela biologica nelle quattro aree di mare delimitate dai seguenti
punti:
1ª area:
A
45° 14' 10 N
12° 23' 40 E |
C
45° 10' 30 N
12° 25' 90 E |
B
45° 11' 50 N
12° 27' 40 E |
D
45° 12' 80 N
12° 21' 80 E |
2ª area:
A
45° 15' 30 N
12° 28' 80 E |
C
45° 14' 60 N
12° 28' 00 E |
B
45° 14' 60 N
12° 28' 80 E |
D
45° 15' 30 N
12° 28' 00 E |
3ª area:
A
45° 14' 10 N
12° 29' 90 E |
C
45° 13' 40 N
12° 29' 10 E |
B
45° 13' 40 N
12° 29' 90 E |
D
45° 14' 10 N
12° 29' 10 E |
4ª area:
A
45° 10' 70 N
12° 31' 70 E |
C
45° 10' 00 N
12° 30' 70 E |
B
45° 10' 00 N
12° 31' 50 E |
D
45° 10' 70 N
12° 30' 70 E |
Art. 2. 1. Nelle zone di mare di cui all'art. 1 e' interdetta, in via
sperimentale per un periodo di un anno, l'esercizio di qualsiasi
attivita' di pesca.
Art. 3. 1. I contravventori alle norme di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 agosto 2002 Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora |