Sito Ufficiale dell'Associazione "Tegnue di Chioggia" - ONLUS
 
   
 
 
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI


DECRETO 28 luglio 2003 
Proroga dell'interdizione all'esercizio di qualsiasi attivita' di pesca nella zona di tutela biologica istituita nelle acque marine situate al largo del porto di Chioggia

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge
14 luglio  1965,  n.  963  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  5 agosto 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2002, con il
quale  e'  stata  istituita  una zona di tutela biologica delle acque
marine situate al largo del porto di Chioggia;
  Vista la nota n. 11773 del 28 maggio 2003 con cui la Capitaneria di
porto di Chioggia ha trasmesso alla scrivente copia del verbale della
riunione  della  commissione consultiva locale per la pesca marittima
di  Chioggia  tenutasi  in  data  7 maggio  2003  che  si e' espressa
all'unanimita'  favorevolmente  al  mantenimento della zona di tutela
biologica;
  Vista  la nota n. 28271 del 9 luglio 2003 con cui la Capitaneria di
porto  di Venezia ha trasmesso alla scrivente copia del verbale della
riunione  della  commissione consultiva locale per la pesca marittima
di  Venezia  tenutasi  in  data  23 maggio  2003  che  si e' espressa
all'unanimita'  favorevolmente  alla  proroga  della  zona  di tutela
biologica al largo di Chioggia;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162,
con  il  quale  sono  state  delegate al Sottosegretario di Stato on.
Paolo  Scarpa  Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la
disciplina   generale  ed  il  coordinamento  in  materia  di  pesca,
acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle  quattro  aree  di  mare  comprese  nella  zona di tutela
biologica   istituita   con  decreto  5 agosto  2002,  l'interdizione
all'esercizio  di  qualsiasi  attivita'  di pesca e' prorogata per un
periodo di tre anni.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
    Roma, 28 luglio 2003
                     Il Sottosegretario di Stato
                        Scarpa Bonazza Buora

 
   
 
 
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