Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto.
Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante della Capitaneria di Porto di
Chioggia:
VISTA: la legge 14 luglio 1965, n.963,
e successive modifiche, concernente la
disciplina della pesca marittima;
VISTO: l'art. 98 dei regolamento di
esecuzione della predetta legge 14 luglio
n. 963, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639;
VISTO: il decreto in data 05 Agosto
2002 (G.U. 193 del 19.08.02) del
Sottosegretario di Stato alla pesca,
acquacoltura e gestione delle risorse
ittiche e marine con il quale viene
istituito una zona di tutela biologica
nelle acque antistanti le bocche di porto
di Chioggia;
VISTE: le delibere n. 384 del 14
settembre 2000 e n. 430 del 13 ottobre
2000 della giunta comunale di Chioggia
nelle quali è stata prospettata
l'esigenza di tutela della flora e della
fauna marina negli areali marini
rappresentati nell'articolato del presente
provvedimento;
VISTO: il verbale della riunione della
Commissione Consultiva per la pesca di
questo Compartimento Marittimo in data
12.03.2002
COMUNICA
Art. 1: che nelle quattro aree di mare
delimitate dai seguenti punti:
1° area
A - 45° 14' 10 N - 012° 23' 40 E
B - 45° 11' 50 N - 012° 27' 40 E
C - 45° 10' 30 N - 012° 25' 90 E
D - 45° 12' 80 N - 012° 21' 80 E
2° area
A - 45° 15' 30 N - 012° 28 '80 E
B - 45° 14' 60 N - 012° 28' 80 E
C - 45° 14' 60 N - 012° 28' 00 E
D - 45° 15' 30 N - 012° 28' 00 E
3° area
A - 45° 14' 10 N - 012° 29' 90 E
B - 45° 13' 40 N - 012° 29' 90 E
C - 45° 13' 40 N - 012° 29' 10 E
D - 45° 14' 10 N - 012° 29' 10 E
4° area
A - 45° 10' 70 N - 012° 31' 70 E
B - 45° 10' 00 N - 012° 31' 50 E
C - 45° 10' 00 N - 012° 30' 70 E
D - 45° 10' 70 N - 012° 30' 70 E
meglio esplicitate nell'estratto della
carta nautica 38 II MM allegata che è
parte integrante della presente Ordinanza,
è interdetto l'esercizio di qualsiasi
attività di pesca tanto professionale che
sportiva.
Art. 2: Il mancato rispetto
dell'interdizione di cui all'art. 1 della
presente Ordinanza comporterà la
violazione dell'art. 98 del DPR 02.10.68
n. 1639 e successive modifiche 15 (a) e 26
della Legge 14.07.1965 n. 963 e successive
modifiche che comporta una sanzione
amministrativa da €. 516 Euro a €.
3.098.
Art. 3: E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservare e fare osservare la
presente Ordinanza.
Chioggia, lì 27/08/2002
Il Comandante
C.F. (CP) Antonio Campagnol
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