La Capitaneria di Porto di Chioggia ha emesso una nuova ordinanza per lo svolgimento dell'attività subacquea nella Zona di Tutela Biologica delle Tegnue di Chioggia
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Chioggia
ORDINANZA N. 33 / 2009
Il Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:
VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171, rec ante il “codice della navigazione da diporto”;
VISTA la Legge 14/07/1965, n°963 e successive modifiche sulla disciplina della pesca marittima ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con D.P.R. n° 1639 in data 02/10/1968;
VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n° 146, “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2008, n°171, recante il codice della navigazione da diporto”;
VISTA la propria Ordinanza n°25/2009 in data 08/04/2009;
CONSIDERATO il costante incremento delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Chioggia, caratterizzate anche dalla presenza di notevole traffico da diporto;
CONSIDERATO che la maggior parte delle attività subacquee si svolge in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici;
RITENUTO NECESSARIO stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto di competenza di altre autorità;
VISTI gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
RENDE NOTO
Art. 1) E’ approvato l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’attività subacquea ludico – diportistica e dell’attività subacquea avente finalità scientifica”
Art. 2) I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato o illecito amministrativo, incorrono nelle sanzioni previste dall’art. 1164 Cod. Nav. o dall’art. 1231 Cod. Nav., e saranno comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno alle persone o cose derivante dall’inosservanza delle presenti disposizioni.
Art. 3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale sostituisce e abroga la n° 32/2 006 emanata da questa Capitaneria di Porto in data 16/05/2006, nonché le successive sue modifiche ed integrazioni introdotte con Ordinanza n°16/2007 in data 14/05/2007.
Chioggia, lì 30/04/2009 F.to
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Franco MALTESE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ SUBACQUEA LUDICO DIPORTISTICA E DELL’ATTIVITA’ SUBACQUEA AVENTE FINALITA’ SCENTIFICA
Articolo 1
Immersioni guidate con supporto di unità navali
1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Chioggia, l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società, Circoli Sportivi, Associazioni o Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui in prosieguo. Le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dai predetti enti agli allievi ed ai subacquei già brevettati, dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento; esse dovranno altresì corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento. Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell’ente organizzatore, o il responsabile dell’attività da questi nominato, congiuntamente all’istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica. Resta inteso che è facoltà dell’Autorità Marittima disporre l’immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino situazioni tali per cui l’attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio. Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile dell’immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale. Per la pratica dell’attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l’erogazione), di un giubbetto ad assetto variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento al giubbetto ad assetto variabile.
2. Ad integrazione della documentazione e delle autorizzazioni, eventualmente previste dalla normativa di settore, il responsabile dell’attività dovrà:
-a) verificare che i partecipanti all’immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per l’attività in corso di svolgimento nel rispetto della normativa pertinente a ciascuna delle Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo. Del possesso di tali requisiti, gli interessati all’attività dovranno anche rilasciare dichiarazione autografa utilizzando un modulo all’uopo predisposto dal titolare dell’autorizzazione;
-b) accertare che tutti gli allievi ammessi ai corsi siano in possesso della documentazione medica di idoneità allo svolgimento della attività subacquee;
-c) accertare che tutto il personale impiegato in qualità di istruttore e/o di guida ambientale sia in possesso di certificazione attestante l’idoneità psico-fisica rilasciata dalle A.S.L. (servizi di medicina dello sport o medicina del lavoro), o da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o in medicina subacquea ed iperbarica.
-d) accertare il possesso da parte del capogruppo dei partecipanti all’immersione, di una abilitazione di livello adeguato all’attività che il gruppo intende autonomamente svolgere e della quale il capogruppo se ne assume la responsabilità;
-e) annotare su apposito registro, prima della partenza, l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Gli eventi straordinari che dovessero verificarsi nel corso delle attività dovranno essere annotati e comunicati tempestivamente all’Autorità Marittima. La raccolta dei vari moduli e certificati, nonché degli eventi straordinari e relative comunicazioni, dovrà essere custodita per un periodo di almeno un anno e, se richiesta, messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi e/o penali.
3. Oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, nell’allegato V del Decreto n°146/2008, le unità da diporto impiega te come supporto all’attività di immersione devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall’art. 90 dello stesso Decreto nel caso di imbarcazioni, ovvero quelle previste dall’ordinanza n° 25/2009 in data 08/04/2009 della Capitaneria di Porto di Chioggia nel caso di natanti. Tali dotazioni supplementari sono obbligatorie esclusivamente per attività didattiche e di escursionismo subacqueo effettuate dai centri di immersione in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti.
4. L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di n. 5 (cinque) subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. Nel caso di scarsa visibilità in immersione o di immersione in periodo notturno, il numero dei subacquei guidati deve essere opportunamente ridotto a 2 (due) sotto la diretta responsabilità dell’accompagnatore, in modo da consentire sempre il controllo e la supervisione dei subacquei guidati da parte dello stesso.
5. In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo). Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona capace di manovrare, effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza nonché prestare eventuale assistenza.
6. per le norme di segnalazione si rimanda a quanto stabilito dall’art. 91 del Decreto n° 146/2008.
7. Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Chioggia, con congruo anticipo e, comunque, almeno 24 ore prima dell'evento, anche a mezzo fax, una informativa riportante:
-a) data, ora e luogo dell'immersione; -b) numero dei partecipanti; -c) nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; -d) unità navale utilizzata; -e) modalità operative.
Articolo 2
Immersioni guidate senza supporto di unità navali
1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Chioggia l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società / Circoli Sportivi /Associazioni /Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui in prosieguo. Le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dalla Società/Associazione agli allievi ed ai subacquei già brevettati, dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento, esse dovranno altresì corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento. Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell’ente organizzatore, o il responsabile dell’attività da questi nominato, congiuntamente all’istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica. Resta inteso che è facoltà dell’Autorità Marittima disporre l’immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino situazioni tali per cui l’attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio. Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile dell’immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale. Per la pratica dell’attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l’erogazione), di un giubbetto ad assetto variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento al giubbetto ad assetto variabile.
2 . Ad integrazione della documentazione e delle autorizzazioni, eventualmente previste dalla normativa di settore, il responsabile dell’attività dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute al punto 2 del precedente Art. 1.
3. Durante le immersioni le dotazioni di sicurezza dovranno essere integrate almeno con:
-apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico con caratteristiche conformi alla norma EN 14467; -una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; -mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso; -tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.); -cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n°279.
1. L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. Nel caso di scarsa visibilità in immersione o di immersione in periodo notturno, il numero dei subacquei guidati deve essere opportunamente ridotto a 2 (due) sotto la diretta responsabilità dell’accompagnatore, in modo da consentire sempre il controllo e la supervisione dei subacquei guidati da parte dello stesso.
2 . Per le norme di segnalazione si rimanda a quanto stabilito dall’art. 91 del Decreto n° 146/2008.
3 . Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tale immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Chioggia, con congruo anticipo e, comunque, almeno 24 ore prima dell'evento, anche a mezzo fax, una informativa riportante:
-a) data, ora e luogo dell'immersione; -b) numero dei partecipanti; -c) nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; -d) modalità operative.
Articolo 3
Attività subacquea svolta in forma privata
1. Per la pratica dell’attività di immersione svolta in forma privata, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l’erogazione), di un giubbetto ad assetto variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento al giubbetto ad assetto variabile. Per le norme di segnalazione per detta attività si rimanda a quanto stabilito dall’art. 91 del Decreto n°146/2008, anche qualora ci si avvalg a di barca di appoggio; in tal caso, la stessa dovrà essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi persona capace di manovrare, effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza nonché prestare eventuale assistenza.
Articolo 4
Immersioni aventi finalità scientifica
1. L’esercizio di attività subacquea aventi finalità scientifica dovrà soddisfare le norme di sicurezza di cui alla presente Ordinanza, a seconda delle modalità di effettuazione.
A cura dell’Ente organizzatore dovranno essere comunicate, anche via fax, alla Capitaneria di Porto di Chioggia, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, le seguenti informazioni:
-a) denominazione e recapito dell’Ente organizzatore; -b) finalità delle attività che si intendono svolgere; -c) relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate; -d) copia dei documenti dei mezzi nautici d’appoggio eventualmente impiegati; -e) aree interessate dalle attività; -f) giorni ed orari delle attività; -g) numero dei partecipanti; -h) dichiarazione, a cura del rappresentante legale dell’Ente organizzatore o di persona alla quale è stata appositamente delegata la responsabilità dell’attività, che tutti i partecipanti sono in possesso delle previste abilitazioni/titoli e coperti da polizza assicurativa in corso di validità; -i) nominativo e recapito del Responsabile delle attività.
La Capitaneria di Porto di Chioggia potrà, in relazione alle attività di cui alla presente parte, richiedere integrazioni documentali ovvero emanare ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione e delle attività di cui sopra.
Articolo 5
Divieti
1. L'esercizio di attività subacquea è vietato:
a) a) distanza inferiore a metri 200 (duecento) dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dalle aree di cantiere; b) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) dalle navi mercantili e a metri 300 (trecento) dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti; c) all’interno dei porti, nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilite con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo; d) nelle zone di mare interdette alla balneazione e, più in generale, alla navigazione;
2. In prossimità dei segnali di cui all’art. 91 del Decreto n°146/2008, le unità in transito, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dai segnali indicanti attività subacquea in corso.
Articolo 6
Disciplina delle attività subacquee effettuate nelle aree ricadenti nel compartimento marittimo di Chioggia della zona di tutela biologica denominata “Tegnue di Chioggia” (istituita con decreto ministeriale 5 agosto 2002).
1. Ai fini dell’attività subacquea ludico/diportistica o scientifica, la fruizione delle aree della Zona di Tutela Biologica denominata “Tegnue di Chioggia”, ricadenti nell’ambito di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Chioggia, è libera a condizione che tali attività siano compatibili con la tutela delle specie viventi in esse presenti e la conservazione dei fondali. Per la fruizione delle predette aree vanno osservate le prescrizioni di seguito dettate, oltre ai divieti ed a quanto già stabilito con i Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 5 agosto 2002 e 3 agosto 2006;
All’interno delle predette aree:
a) è vietato l’ancoraggio a qualunque unità; b) le immersioni subacquee dovranno svolgersi secondo le prescrizioni contenute nel precedente Art. 1 (immersioni guidate con supporto di unità navali) o Art. 3 (attività subacquea svolta in forma privata), ovvero in caso di indagini a carattere scientifico, con le modalità prescritte nel precedente Art. 4 (immersioni aventi finalità scientifica); c) le unità che raggiungono le predette aree, dovranno ormeggiarsi alle boe per non più di n. 2 (due) unità contemporaneamente per ogni boa ed, una volta ormeggiate, dovranno sostare con i motori spenti fino a quando vi sono subacquei in immersione; d) l’ormeggio alle boe è consentito a chiunque, e non può protrarsi oltre il tempo necessario per lo svolgimento dell’immersione ed il rientro in barca di tutti i subacquei; e) le unità in transito o che attendono di ormeggiare alla boe dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 100 (cento) metri dalle boe e dai segnali indicanti attività subacquea in corso; f) le immersioni nelle predette aree sono consentite partendo esclusivamente dalle boe di ormeggio;
Nelle aree sopra individuate è sempre vietato:
g) inquinare con immissione di qualsiasi genere di rifiuti; h) danneggiare, rimuovere o asportare gli organismi marini e le rocce; i) rimuovere o recare danno alle sagole guida che segnalano i percorsi di sicurezza, nonché alle eventuali attrezzature/strumenti di ricerca/sperimentazione presenti.
2. In via transitoria e sperimentale, la Capitaneria di Porto di Chioggia può valutare la concessione di deroghe ai divieti di ancoraggio e prelievo di organismi marini e rocce esclusivamente a favore di Enti di Ricerca e per le sole finalità di studio. Parimenti può essere valutata la concessione di deroghe al divieto di ancoraggio per consentire la manutenzione alle boe di ormeggio ed alla strumentazione scientifica sul fondo, nonché per l’effettuazione di attività di documentazione video fotografica.
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