Lo Staff e lo Statuto dell'Associazione - Associazione "Tegnue di Chioggia" - onlus

Sito Ufficiale dell'Associazione
"Tegnue di Chioggia" - ONLUS
Vai ai contenuti

Lo Staff e lo Statuto dell'Associazione

Chi siamo
L'Associazione "Tegnue di Chioggia" ONLUS si compone di un numero illimitato di affezionati che ogni giorno, sui vari canali social, fanno sentire la loro presenza e la loro vicinanza all'associazione stessa tramite una continua condivisione dei contenuti.

Ma l'Associazione è anche un numero limitato (ma non chiuso) di persone che mettono a disposizione il loro tempo, il loro entusiasmo e le loro conoscenze e competenze per la passione comune che ci unisce. Siamo tutti volontari, dal primo all'ultimo, e l'unica ricompensa è la soddisfazione di vedere i propri sforzi concretizzarsi in qualcosa di utile per l'Associazione; tutti gli introiti ottenuti (iscrizioni degli associati, donazioni e vendita di materiale divulgativo) sono destinati esclusivamente a promuovere, proteggere e mettere in sicurezza ciò che di più bello possiamo trovare nel nostro amato Mar Adriatico: le Tegnue di Chioggia.

Ecco chi siamo:


Direttivo associazione "Tegnue di Chioggia"

Consiglio Direttivo
Piero Mescalchin
Presidente (Pagina Web)
Enzo Boscolo Meo
Vice Presidente
Otello Giovanardi
segretario Generale - direttore I.S.P.R.A. - Chioggia
Giuliano Bellieni
Consigliere - Geoscienze Georisorse - C.N.R. - Padova
Giuliano Boscolo Cegion
Consigliere - Presidente Associazione Albergatori - Chioggia
Elio Dall’Acqua
e-mail
Consigliere - Federazione Pesca Regionale
Collegio dei Sindaci
Giorgio Morelli
Renzo Morato

Davide Scandaletti

Comitato Tecnico Scientifico
Elisabetta Boscolo
Rappresentante Associazione Albergatori
Laura Bertollo
Divulgazione - Biologia Marina
Nicola Bonel
Rappresentante Capitaneria di Porto
Alberto Corrieri
Rappresentante Coopesca - Chioggia
Marco Costantini
Tesoriere & Segreteria T.d.C.
Gianluca Franceschini
Ricerca - I.S.P.R.A.  - Chioggia
Pierino Friso
Coordinatore Eventi T.d.C.
Marino Masiero
Operatività in mare - Percorsi e ormeggi
Renato Girardello
Logistica - Darsena Marina del sole - Chioggia
Andrea Rubini
Coordinatore eventi in mare T.d.C.
Davide Scandaletti
Pubbliche relazioni
Cristina Stefani
Ricerca - Geoscieze Georisorse - C.N.R. - Padova
Jacopo Ambrosin
Web master
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “TEGNUE DI CHIOGGIA ETS”

Art. 1
Costituzione, Denominazione, Sede e Durata
È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione denominata “TEGNUE DI CHIOGGIA ETS” (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”).
L’acronimo “ETS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione “Altri Enti del terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il distintivo dell’Associazione è caratterizzato da un disegno ad acquerello raffigurante al centro un ponte e sullo sfondo stilizzate le caratteristiche costruzioni della città di Chioggia. A sinistra del ponte una vela latina e sotto l'arco un crostaceo di nome astice e le diciture " Tegnue di Chioggia e Area Speciale di Conservazione".
L’Associazione può acquisire la personalità giuridica, con le modalità previste dalla normativa vigente.
L’Associazione ha sede nel Comune di Chioggia (Provincia di Venezia), Lungomare Adriatico, 48 c/o Hotel Le Tegnue. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
L’Associazione opera nel territorio nazionale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 2
Scopo ed oggetto sociale
L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in tema di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale sotto elencate in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.
Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Associazione intende realizzare:
La tutela e la valorizzazione con attività scientifiche, didattiche, sportive e ricreative dei fondali marini antistanti la città di Chioggia con particolare riferimento alla zona di tutela biologica istituita con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 5 agosto 2002. - Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia (GU n. 193 del 19-8-2002), ora con Natura 2000 dal 2023 elevata a Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e più in generale degli affioramenti rocciosi naturali denominati “Tegnue di Chioggia” -;
La diffusione della conoscenza di detta zona di rispetto ambientale tramite, i normali canali di comunicazione;
La raccolta, lo studio e l’elaborazione dei dati ambientali;
Pubblicazioni, scritti e video per una migliore conoscenza dell’ambiente marino dell’Alto Adriatico;
Rapporti con Università, gruppi di ricerca scientifici, enti pubblici e privati, associazioni subacquee sportive, aventi per oggetto la ricerca ambientale, la formazione di tecnici anche mediante l’istituzione di corsi didattico/scientifici di specializzazione, e l’organizzazione delle visite guidate alla zona;
Studi, ricerche e manifestazioni che, in Italia ed all’estero, possono favorire la conoscenza dell’Associazione.
L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale. L’individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell’associazione.
L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.
Per la realizzazione delle sue attività di interesse generale, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi a tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, l’Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
L’Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell’art. 17 del D.lgs. 117/2017. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3
Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione, denominato anche fondo comune, è costituito da:
quote annuali di associazione;
contributi di Enti Pubblici o privati, da erogazioni in natura o in denaro che a qualsiasi titolo pervengano all’Associazione;
donazioni e lasciti;
beni acquistati;
avanzi di gestione;
proventi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie.
Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati;
contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici,
sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
cinque per mille;
proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale.
In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.
I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli associati sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 4
Requisiti e procedura di ammissione degli associati
I soci dell’Associazione si dividono in soci Fondatori e Soci Aggregati:
Sono considerati Soci Fondatori i firmatari all’atto della costituzione dell’Associazione. Sono Soci Aggregati le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati che intendano dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
Possono far parte dell’associazione anche le persone, in rappresentanza di Enti, Società, Circoli, etc., nel qual caso la domanda d’ammissione oltre a contenere i dati della persona deve indicare anche i dati della Società/Ente che si rappresenta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.
L'ammissione a Socio è subordinata al pagamento della quota associativa e all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il quale verificherà l’idoneità del soggetto al raggiungimento dello scopo associativo.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di associato da parte dell’istante. Qualora al conseguimento dello status di associato si accompagni il rilascio di una tessera, quest’ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo associato. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
tenere un comportamento leale e corretto nei confronti dell’Associazione, degli associati e degli organi direttivi;
accettare le norme e i regolamenti di autodisciplina, e il pagamento della quota annuale di associazione stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
partecipare alla vita associativa;
riunirsi in assemblea, con diritto di voto;
candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
eleggere ed essere eletti membri degli organi amministrativi con le modalità del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all’associato l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese dell’associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti e doveri.
L’Associato è tenuto a:
Hanno diritto di voto all’Assemblea i soli associati in regola con il pagamento annuale della quota associativa.
Gli associati hanno diritto a:
La quota di ammissione è intrasmissibile, non è rivalutabile né restituibile.
Gli eventuali associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5
Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde:
L’associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Fermo restando l’obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l’anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all’associato interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l’associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati.
La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione, né può chiedere la divisione del fondo comune.

Art. 6
Obblighi assicurativi
L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo e di revisione legale, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017.
Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
coloro che non sono maggiorenni;
coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte da una federazione sportiva.
L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8
Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano, almeno una volta l’anno, per
l’approvazione del bilancio di esercizio e ogni volta che lo ritenga necessario o per richiesta scritta di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
La convocazione, che deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e ora della prima e della seconda convocazione che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione, si effettua mediante lettera inviata al domicilio degli associati, almeno 8 giorni prima della data fissata.
Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica o altra modalità equivalente, può essere inoltre spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 117/2017.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che i partecipanti collegati mediante video siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione.
All’assemblea si applica l’art. 25 D.lgs. 117/2017.
L’assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio e, qualora previsto, il bilancio sociale;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• approva i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
• delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell’associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 15, 16 e 17 del presente statuto.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, tranne che per le assemblee relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente statuto.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24, comma 4, D.lgs. 117/2017. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 9
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all’art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati dell’Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e convocato quando lo ritenga necessario o a richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, mediante avviso inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione può essere effettuata con pluralità di mezzi e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
L’organo amministrativo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto il verbale sull’apposito libro, a cura del Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e in particolare:
Nomina fra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente;
Nomina il Tesoriere, responsabile dell’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione definendone i compiti;
Nomina il Segretario dell’Associazione definendone i compiti e le responsabilità;
Nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico;
Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
Fissa l’ammontare delle quote annuali di associazione;
Propone all’Assemblea le modifiche allo Statuto, ai regolamenti interni;
Cura l’attuazione delle delibere adottate dall’Assemblea;
Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
Decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;
È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
Disciplina l’ammissione degli associati;
Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
Delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
Delibera, qualora si verifichi il caso, provvedimenti disciplinari a carico degli associati (richiamo verbale, richiamo scritto);
Adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
Esercita ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;
Adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’associazione.
La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo;
b) revoca da parte dell’assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 2382 cod. civ.;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l’organo amministrativo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione dell’organo amministrativo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione.
Art. 10
Decadenza del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo decade:
per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
Nel caso di dimissioni dell’intero Consiglio, il Presidente dell’Organo di Controllo convocherà l’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi.

Art. 11
Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e dura in carica quattro anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio, è responsabile dell’attuazione delle delibere adottate dal Consiglio, e dall'Assemblea, risponde degli atti amministrativi compiuti in nome dell’Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegnino l’Associazione, garantisce il rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare, in casi particolari o in modo permanente, previa delibera del Consiglio Direttivo, parte delle proprie funzioni a consiglieri.
Il Presidente cessa per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo;
c) eventuale revoca decisa dall’assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’associazione;
d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 2382 cod. civ.;
e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi sopra indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 12
Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predispone, in conformità all’articolo 13 del Codice del Terzo settore e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio.
Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.
Il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e deve essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.
Se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dall’articolo 14 comma 1 d.lgs. 117/2017, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.
Il bilancio sociale deve essere approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno.
Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell’Associazione lo ritenga opportuno.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, nonché, laddove redatto, il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 13
Organo di controllo e revisione legale dei conti
Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico. Se collegiale, è composto da tre membri. I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L’organo di controllo:
• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Ai membri dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 cod. civ., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’associazione.
L’Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell’Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge.
Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 14
Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto lo stesso Consiglio.
Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente dell’Associazione e ne sono chiamati a far parte:
- Un rappresentante dell’Associazione Albergatori di Chioggia.
- Almeno un rappresentante della comunità scientifica nazionale.
- Almeno un rappresentante del settore subacqueo turistico/ricreativo.
- Un rappresentante della Fondazione della Pesca.
- Esperti di settori tecnici e scientifici nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Spetta al Comitato Tecnico Scientifico:
a) Proporre il piano annuale delle attività dell’Associazione e verificarne i risultati.
b) Proporre agli organi deliberanti dell’Associazione ogni iniziativa che sia utile per il conseguimento degli scopi statutari;
c) Esprimere parere su ogni altra iniziativa che gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico Scientifico si potrà dare autonomamente un regolamento, sulla cui base organizzerà la propria attività.
La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico non comporta compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute per compiti di istituto.

Art. 15
Modifiche allo statuto dell’Associazione
Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione a distanza di almeno 24 ore l’una dall’altra. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In tutti i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 16
Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
L’assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l’approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 17
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del l’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 18
Responsabilità dell’Associazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 19
Clausola compromissoria
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 20
Norme applicabili
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che con esso si ponga in contrasto.





Associazione "Tegnue di Chioggia" - onlus
Codice Fiscale da utilizzare per 5 X 1000: 91014530272
c/o Hotel Le Tegnue, Lungomare Adriatico, 48 - 30015 Chioggia (Ve)
Torna ai contenuti