Lo Staff
Chi siamo
L'Associazione "Tegnue di Chioggia" ONLUS si compone di un numero illimitato di affezionati che ogni giorno, sui vari canali social, fanno sentire la loro presenza e la loro vicinanza all'associazione stessa tramite una continua condivisione dei contenuti.
Ma l'Associazione è anche un numero limitato (ma non chiuso) di persone che mettono a disposizione il loro tempo, il loro entusiasmo e le loro conoscenze e competenze per la passione comune che ci unisce. Siamo tutti volontari, dal primo all'ultimo, e l'unica ricompensa è la soddisfazione di vedere i propri sforzi concretizzarsi in qualcosa di utile per l'Associazione; tutti gli introiti ottenuti (iscrizioni degli associati, donazioni e vendita di materiale divulgativo) sono destinati esclusivamente a promuovere, proteggere e mettere in sicurezza ciò che di più bello possiamo trovare nel nostro amato Mar Adriatico: le Tegnue di Chioggia.
Ecco chi siamo:
Direttivo associazione "Tegnue di Chioggia"
Consiglio Direttivo
Presidente (Pagina Web) | ||
Vice Presidente | ||
segretario Generale - direttore I.S.P.R.A. - Chioggia | ||
Consigliere - Geoscienze Georisorse - C.N.R. - Padova | ||
Consigliere - Presidente Associazione Albergatori - Chioggia | ||
Consigliere - Federazione Pesca Regionale |
Collegio dei Sindaci
Giorgio Morelli | ||
Renzo Morato | ||
Davide Scandaletti |
Comitato Tecnico Scientifico
Elisabetta Boscolo | Rappresentante Associazione Albergatori | |
Divulgazione - Biologia Marina | ||
Nicola Bonel | Rappresentante Capitaneria di Porto | |
Rappresentante Coopesca - Chioggia | ||
Tesoriere & Segreteria T.d.C. | ||
Ricerca - I.S.P.R.A. - Chioggia | ||
Pierino Friso | Coordinatore Eventi T.d.C. | |
Operatività in mare - Percorsi e ormeggi | ||
Renato Girardello | Logistica - Darsena Marina del sole - Chioggia | |
Andrea Rubini | Coordinatore eventi in mare T.d.C. | |
Davide Scandaletti | Pubbliche relazioni | |
Cristina Stefani | Ricerca - Geoscieze Goerisorse - C.N.R. - Padova | |
Web master |
Statuto Associazione "Tegnue di Chioggia"
STATUTO
ART. 1
E' costituita l'Associazione denominata "Tegnue di Chioggia ONLUS".
Essa e' costituita ai sensi del d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
E' costituita l'Associazione denominata "Tegnue di Chioggia ONLUS".
Essa e' costituita ai sensi del d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
ART. 2
L'Associazione ha sede in Chioggia presso Hotel Le Tegnue, Lungomare Adriatico, 48.
Il distintivo dell'Associazione è caratterizzato da un disegno ad acquerello raffigurante al centro un ponte e sullo sfondo stilizzate le caratteristiche costruzioni della città di Chioggia. A sinistra del ponte una vela latina e sotto l'arco un crostaceo di nome astice e le diciture "Tegnue di Chioggia" e "Area marina protetta".
L'Associazione ha sede in Chioggia presso Hotel Le Tegnue, Lungomare Adriatico, 48.
Il distintivo dell'Associazione è caratterizzato da un disegno ad acquerello raffigurante al centro un ponte e sullo sfondo stilizzate le caratteristiche costruzioni della città di Chioggia. A sinistra del ponte una vela latina e sotto l'arco un crostaceo di nome astice e le diciture "Tegnue di Chioggia" e "Area marina protetta".
ART. 3
L'Associazione ha durata illimitata, può aderire ad enti ed organizzazioni aventi finalità analoghe alle proprie.
ART. 4
L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in tema di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
In particolare l'associazione si prefigge:
a) La tutela e la valorizzazione con attività scientifiche, didattiche, sportive e ricreative dei fondali marini antistanti la città di Chioggia con particolare riferimento alla zona di tutela biologica istituita con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 5 agosto 2002. - Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia (GU n. 193 del 19-8-2002) e più in generale degli affioramenti rocciosi naturali denominati "Tegnue di Chioggia" -.
b) La diffusione della conoscenza di detta zona di rispetto ambientale tramite, i normali canali di comunicazione.
c) La raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati ambientali.
d) Pubblicazioni, scritti e video per una migliore conoscenza dell'ambiente marino dell'Alto Adriatico.
e) Rapporti con Università, gruppi di ricerca scientifici, enti pubblici e privati, associazioni subacquee sportive, aventi per oggetto la ricerca ambientale, la formazione di tecnici anche mediante l'istituzione di corsi didattico/scientifici di specializzazione, e l'organizzazione delle visite guidate alla zona.
f) Studi, ricerche e manifestazioni che, in Italia ed all'estero, possono favorire la conoscenza dell'Associazione.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via non prevalente.
L'Associazione ha durata illimitata, può aderire ad enti ed organizzazioni aventi finalità analoghe alle proprie.
ART. 4
L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in tema di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
In particolare l'associazione si prefigge:
a) La tutela e la valorizzazione con attività scientifiche, didattiche, sportive e ricreative dei fondali marini antistanti la città di Chioggia con particolare riferimento alla zona di tutela biologica istituita con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 5 agosto 2002. - Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia (GU n. 193 del 19-8-2002) e più in generale degli affioramenti rocciosi naturali denominati "Tegnue di Chioggia" -.
b) La diffusione della conoscenza di detta zona di rispetto ambientale tramite, i normali canali di comunicazione.
c) La raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati ambientali.
d) Pubblicazioni, scritti e video per una migliore conoscenza dell'ambiente marino dell'Alto Adriatico.
e) Rapporti con Università, gruppi di ricerca scientifici, enti pubblici e privati, associazioni subacquee sportive, aventi per oggetto la ricerca ambientale, la formazione di tecnici anche mediante l'istituzione di corsi didattico/scientifici di specializzazione, e l'organizzazione delle visite guidate alla zona.
f) Studi, ricerche e manifestazioni che, in Italia ed all'estero, possono favorire la conoscenza dell'Associazione.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via non prevalente.
ART. 5
I soci dell'Associazione si dividono in soci Fondatori e Soci Aggregati:
a) Sono considerati Soci Fondatori i firmatari del presente Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione.
b) Sono Soci Aggregati le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati che intendano dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi.
L'ammissione a Socio è subordinata al pagamento della quota associativa e all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il quale verificherà l'idoneità del soggetto al raggiungimento dello scopo associativo.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale. Il richiedente nella domanda dichiarerà inoltre di rinunciare al rimborso della quota associativa, nel caso in cui, decorsi tre mesi dalla comunicazione di rigetto, non ne sia fatta espressa richiesta.
possono far parte dell'associazione anche le persone, in rappresentanza di Enti, Società, Circoli, etc., nel qual caso la domanda d'ammissione oltre a contenere i dati della persona deve indicare anche i dati della Società, Ente che si rappresenta.
I soci dell'Associazione si dividono in soci Fondatori e Soci Aggregati:
a) Sono considerati Soci Fondatori i firmatari del presente Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione.
b) Sono Soci Aggregati le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati che intendano dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi.
L'ammissione a Socio è subordinata al pagamento della quota associativa e all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il quale verificherà l'idoneità del soggetto al raggiungimento dello scopo associativo.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale. Il richiedente nella domanda dichiarerà inoltre di rinunciare al rimborso della quota associativa, nel caso in cui, decorsi tre mesi dalla comunicazione di rigetto, non ne sia fatta espressa richiesta.
possono far parte dell'associazione anche le persone, in rappresentanza di Enti, Società, Circoli, etc., nel qual caso la domanda d'ammissione oltre a contenere i dati della persona deve indicare anche i dati della Società, Ente che si rappresenta.
ART. 6
L'Associato è tenuto a:
- Accettare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni regolarmente adottate dall'Assemblea degli associati.
- Tenere un comportamento leale e corretto nei confronti dell'Associazione, degli associati e degli organi direttivi.
- Accettare le norme e i regolamenti di autodisciplina, e il pagamento della quota annuale di associazione stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto all'Assemblea i soli associati in regola con il pagamento annuale della quota associativa.
La qualifica di associato si perde:
- Per esclusione.
- Per recesso.
- Per il mancato pagamento annuale della quota associativa entro 60gg. dalla scadenza.
- Causa di morte.
L'Associato è tenuto a:
- Accettare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni regolarmente adottate dall'Assemblea degli associati.
- Tenere un comportamento leale e corretto nei confronti dell'Associazione, degli associati e degli organi direttivi.
- Accettare le norme e i regolamenti di autodisciplina, e il pagamento della quota annuale di associazione stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto all'Assemblea i soli associati in regola con il pagamento annuale della quota associativa.
La qualifica di associato si perde:
- Per esclusione.
- Per recesso.
- Per il mancato pagamento annuale della quota associativa entro 60gg. dalla scadenza.
- Causa di morte.
ART. 7
Gli associati hanno diritto a:
- Partecipare alla vita associativa.
- Riunirsi in assemblea, con diritto di voto.
- Eleggere ed essere eletti membri degli organi amministrativi con le modalità del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
La quota di ammissione è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Gli associati, in caso di recesso ed esclusione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione delle quote annuali di associazione e dei contributi versati.
Gli associati hanno diritto a:
- Partecipare alla vita associativa.
- Riunirsi in assemblea, con diritto di voto.
- Eleggere ed essere eletti membri degli organi amministrativi con le modalità del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
La quota di ammissione è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Gli associati, in caso di recesso ed esclusione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione delle quote annuali di associazione e dei contributi versati.
ART. 8
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
- Dalle quote annuali di associazione.
- Da contributi di Enti Pubblici o privati, da erogazioni in natura o in denaro che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.
- Da donazioni e lasciti.
- Dai beni acquistati.
- Da avanzi di gestione.
- Da proventi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
- Dalle quote annuali di associazione.
- Da contributi di Enti Pubblici o privati, da erogazioni in natura o in denaro che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.
- Da donazioni e lasciti.
- Dai beni acquistati.
- Da avanzi di gestione.
- Da proventi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
ART. 9
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno ed entro tre mesi viene redatto, per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati, un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Gli eventuali avanzi di bilancio saranno obbligatoriamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali, a quelle direttamente connesse e ad incrementare il fondo comune o fondi diversi che potranno essere istituiti dal Consiglio Direttivo in funzione alle esigenze per il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno ed entro tre mesi viene redatto, per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati, un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Gli eventuali avanzi di bilancio saranno obbligatoriamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali, a quelle direttamente connesse e ad incrementare il fondo comune o fondi diversi che potranno essere istituiti dal Consiglio Direttivo in funzione alle esigenze per il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.
ART. 10
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea degli associati.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- I Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea degli associati.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- I Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
L'Assemblea è costituita dagli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, e ogni volta che lo ritenga necessario o per richiesta scritta di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
L'Assemblea è costituita dagli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, e ogni volta che lo ritenga necessario o per richiesta scritta di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
ART. 12
La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e ora della prima e della seconda convocazione, si effettua mediante lettera inviata al domicilio dei soci, almeno 15 giorni prima della data fissata, o con avviso affisso nella sede sociale.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e ora della prima e della seconda convocazione, si effettua mediante lettera inviata al domicilio dei soci, almeno 15 giorni prima della data fissata, o con avviso affisso nella sede sociale.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
ART. 13
L'Assemblea elegge un proprio Presidente e un Segretario, ai quali è demandato il compito di verificare la regolarità della convocazione e dello svolgimento dei lavori e di redigere il verbale dell'Assemblea su apposito libro.
ART. 14
Spetta all'Assemblea deliberare su:
a) Rendiconto economico e finanziario.
b) Programmi annuali dell'attività sociale.
c) Modifiche dei regolamenti.
d) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.
e) Elezione dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea elegge un proprio Presidente e un Segretario, ai quali è demandato il compito di verificare la regolarità della convocazione e dello svolgimento dei lavori e di redigere il verbale dell'Assemblea su apposito libro.
ART. 14
Spetta all'Assemblea deliberare su:
a) Rendiconto economico e finanziario.
b) Programmi annuali dell'attività sociale.
c) Modifiche dei regolamenti.
d) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.
e) Elezione dei Revisori dei Conti.
ART. 15
Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. Ogni associato avente diritto al voto può rappresentare un solo associato assente, se in possesso di delega scritta da conservare agli atti. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti il Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti.
Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, si richiede il voto favorevole dei ¾ degli associati, riuniti in Assemblea.
Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. Ogni associato avente diritto al voto può rappresentare un solo associato assente, se in possesso di delega scritta da conservare agli atti. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti il Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti.
Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, si richiede il voto favorevole dei ¾ degli associati, riuniti in Assemblea.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo è composto di sei membri eletti dall'assemblea e dura in carica quattro anni.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e convocato quando lo ritenga necessario o a richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, mediante avviso inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto il verbale sull'apposito libro, a cura del segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e in particolare:
a) Elegge fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.
b) Nomina il tesoriere, responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione.
c) Nomina il Segretario dell'Associazione definendone i compiti e le responsabilità.
d) Nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.
e) Redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario e i programmi annuali di attività sociale.
f) Propone all'Assemblea l'ammontare delle quote annuali di associazione, le modifiche allo Statuto, ai regolamenti interni.
g) Può nominare agenti giurati da adibire alla vigilanza ai sensi dell'art.22 Legge n.963 del 14.07.1965, assumere e licenziare l'eventuale personale dipendente, fissandone compiti e retribuzioni.
h) Cura l'attuazione delle delibere adottate dall'Assemblea.
i) Decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.
j) Delibera, qualora si verifichi il caso, provvedimenti disciplinari a carico degli associati (richiamo verbale, richiamo scritto).
Il Consiglio Direttivo è composto di sei membri eletti dall'assemblea e dura in carica quattro anni.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e convocato quando lo ritenga necessario o a richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, mediante avviso inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto il verbale sull'apposito libro, a cura del segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e in particolare:
a) Elegge fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.
b) Nomina il tesoriere, responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione.
c) Nomina il Segretario dell'Associazione definendone i compiti e le responsabilità.
d) Nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.
e) Redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario e i programmi annuali di attività sociale.
f) Propone all'Assemblea l'ammontare delle quote annuali di associazione, le modifiche allo Statuto, ai regolamenti interni.
g) Può nominare agenti giurati da adibire alla vigilanza ai sensi dell'art.22 Legge n.963 del 14.07.1965, assumere e licenziare l'eventuale personale dipendente, fissandone compiti e retribuzioni.
h) Cura l'attuazione delle delibere adottate dall'Assemblea.
i) Decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.
j) Delibera, qualora si verifichi il caso, provvedimenti disciplinari a carico degli associati (richiamo verbale, richiamo scritto).
ART. 17
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni vengono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto il verbale sull'apposito libro a cura del segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni vengono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto il verbale sull'apposito libro a cura del segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
ART. 18
In caso di dimissioni, o morte di consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con gli associati che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I Consiglieri subentrati in carica vi permangono sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni, o morte di consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con gli associati che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I Consiglieri subentrati in carica vi permangono sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
ART. 19
Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea degli Associati perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio, il Presidente dei Revisori dei Conti convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi organi.
Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea degli Associati perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio, il Presidente dei Revisori dei Conti convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi organi.
ART. 20
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, è responsabile dell'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio, e dall'Assemblea, risponde degli atti amministrativi compiuti in nome dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegnino l'Associazione, garantisce il rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente può delegare, in casi particolari o in modo permanente, previa delibera del Consiglio Direttivo, parte delle proprie funzioni a consiglieri.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, è responsabile dell'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio, e dall'Assemblea, risponde degli atti amministrativi compiuti in nome dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegnino l'Associazione, garantisce il rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente può delegare, in casi particolari o in modo permanente, previa delibera del Consiglio Direttivo, parte delle proprie funzioni a consiglieri.
ART. 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed è composto di tre membri, rieleggibili.
Il Collegio ha i seguenti compiti:
- I membri eleggono nel proprio ambito, a maggioranza il Presidente del Collegio.
- Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione accertando che siano conformi alle norme prescritte.
- Esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
- Accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a titolo di cauzione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed è composto di tre membri, rieleggibili.
Il Collegio ha i seguenti compiti:
- I membri eleggono nel proprio ambito, a maggioranza il Presidente del Collegio.
- Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione accertando che siano conformi alle norme prescritte.
- Esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
- Accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a titolo di cauzione.
ART. 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni o controlli.
Le responsabilità dei Revisori dei conti sono quelle previste dagli art. 2397 e seguenti del Codice Civile. Ogni associato può segnalare al Collegio dei Revisori dei Conti i fatti attinenti all'Associazione che ritiene censurabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni o controlli.
Le responsabilità dei Revisori dei conti sono quelle previste dagli art. 2397 e seguenti del Codice Civile. Ogni associato può segnalare al Collegio dei Revisori dei Conti i fatti attinenti all'Associazione che ritiene censurabili.
ART. 23
Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto lo stesso Consiglio.
Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione e ne sono chiamati a far parte:
- Il Sindaco del Comune di Chioggia o un suo delegato.
- Un rappresentante delle Capitanerie di Porto di Chioggia e di Venezia.
- Un rappresentante dell'Associazione Albergatori di Chioggia.
- Almeno un rappresentante della comunità scientifica nazionale.
- Almeno un rappresentante del settore subacqueo turistico/ricreativo.
- Un rappresentante della Fondazione della Pesca.
- Esperti di settori tecnici e scientifici nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Spetta al Comitato Tecnico Scientifico:
a) Proporre il piano annuale delle attività dell'Associazione "Tegnue di Chioggia ONLUS" e verificarne i risultati.
b) Proporre agli organi deliberanti dell'Associazione ogni iniziativa che sia utile per il conseguimento degli scopi statutari;
c) Esprimere parere su ogni altra iniziativa che gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico Scientifico si potrà dare autonomamente un regolamento, sulla cui base organizzerà la propria attività.
La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico non comporta compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute per compiti di istituto.
Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto lo stesso Consiglio.
Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione e ne sono chiamati a far parte:
- Il Sindaco del Comune di Chioggia o un suo delegato.
- Un rappresentante delle Capitanerie di Porto di Chioggia e di Venezia.
- Un rappresentante dell'Associazione Albergatori di Chioggia.
- Almeno un rappresentante della comunità scientifica nazionale.
- Almeno un rappresentante del settore subacqueo turistico/ricreativo.
- Un rappresentante della Fondazione della Pesca.
- Esperti di settori tecnici e scientifici nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Spetta al Comitato Tecnico Scientifico:
a) Proporre il piano annuale delle attività dell'Associazione "Tegnue di Chioggia ONLUS" e verificarne i risultati.
b) Proporre agli organi deliberanti dell'Associazione ogni iniziativa che sia utile per il conseguimento degli scopi statutari;
c) Esprimere parere su ogni altra iniziativa che gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico Scientifico si potrà dare autonomamente un regolamento, sulla cui base organizzerà la propria attività.
La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico non comporta compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute per compiti di istituto.
ART. 24
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
Coloro che non sono maggiorenni.
Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte da una federazione sportiva.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
Coloro che non sono maggiorenni.
Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte da una federazione sportiva.
ART. 25
Le controversie tra associati e tra questi e l'Associazione, sia durante il rapporto come al termine, sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo, entro otto giorni, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due.
Le controversie tra associati e tra questi e l'Associazione, sia durante il rapporto come al termine, sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo, entro otto giorni, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due.
ART. 26
in caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
in caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 27
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, e le norme vigenti in materia di associazionismo.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, e le norme vigenti in materia di associazionismo.